(Pubblicato nel Suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3589 del 2 ottobre 2006; E m a n a il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006, registro n. 1, foglio n. 37 Art. 1. 1. Le lettere e) e f), del comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della provincia 30 maggio 2003, n. 20, sono cosi' sostituite: «e) essersi dichiarato appartenente oppure aggregato ad un gruppo linguistico, fatta eccezione per coloro che aspirano all'insegnamento oppure a professioni equiparate. I cittadini non residenti nella provincia di Bolzano presentano una dichiarazione sostitutiva da confermare entro tre mesi dalla data di assunzione mediante certificazione conforme di appartenenza oppure aggregazione linguistica ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; f) al fine dell'assunzione nel corpo forestale provinciale: essere disposti di portare ed usare le armi.».