(Pubblicato  nel  Suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2006)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 3589 del 2
ottobre 2006;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
Registrato  alla  Corte dei conti il 14 dicembre 2006, registro n. 1,
foglio n. 37
                               Art. 1.

   1.  Le  lettere  e)  e f), del comma 1 dell'art. 2 del decreto del
presidente  della  provincia  30  maggio  2003,  n.  20,  sono  cosi'
sostituite:
   «e)  essersi dichiarato appartenente oppure aggregato ad un gruppo
linguistico, fatta eccezione per coloro che aspirano all'insegnamento
oppure  a  professioni  equiparate.  I  cittadini non residenti nella
provincia  di  Bolzano  presentano  una  dichiarazione sostitutiva da
confermare   entro   tre  mesi  dalla  data  di  assunzione  mediante
certificazione   conforme   di   appartenenza   oppure   aggregazione
linguistica  ai  sensi  dell'art.  20-ter  del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   f) al fine dell'assunzione nel corpo forestale provinciale: essere
disposti di portare ed usare le armi.».